Il Regolamento CLP (Regolamento CE n.1272/2008 ) stabilisce il sistema di classificazione delle sostanze e delle miscele per la tossicità per l’ambiente acquatico.
Il pericolo intrinseco per gli organismi acquatici è rappresentato dalla tossicità acuta e dalla tossicità cronica di una sostanza. Per il pericolo a lungo termine (cronico) sono definite categorie di pericolo distinte, che corrispondono a gradi diversi del pericolo individuato. Per definire la categoria o la categorie di pericolo appropriate si utilizza di norma il più basso dei valori di tossicità disponibili tra e all’interno dei vari livelli trofici (pesci, crostacei, alghe/piante acquatiche). In alcune circostanze è opportuno basarsi sulla forza probante dei dati.
Il sistema di classificazione delle sostanze comprende essenzialmente una categoria di pericolo a breve termine (acuto) e tre categorie di pericolo a lungo termine (cronico). Le categorie a breve termine (acuto) e a lungo temine (cronico) sono applicate in modo indipendente.
I criteri di classificazione di una sostanza nella categoria Acuto 1 sono definiti sulla base dei soli dati relativi alla tossicità acuta per l’ambiente acquatico (valori disponibili di CE50 o CL50). I criteri di classificazione di una sostanza nelle categorie Cronico da 1 a 3 seguono una procedura per tappe successive, in cui la prima tappa consiste nel verificare se le informazioni disponibili sulla tossicità cronica giustificano la classificazione di pericolo a lungo termine (cronico). In mancanza di dati adeguati sulla tossicità cronica, la fase successiva consiste nel combinare due tipi di informazioni, ovvero dati sulla tossicità acuta per l’ambiente acquatico e dati sul destino ambientale (dati sulla degradabilità e sul bioaccumulo).
Il Regolamento CLP introduce inoltre una classificazione del tipo «rete di sicurezza» (denominata Cronico 4) da utilizzare quando i dati disponibili non permettono una classificazione sulla base dei criteri formali per le categorie Acuto 1 o Cronico da 1 a 3, ma destano comunque una certa preoccupazione.
Le sostanze con tossicità acuta inferiore a 1 mg/l o tossicità cronica inferiore a 0,1 mg/l (se non rapidamente degradabili) e inferiore a 0,01 mg/l (se rapidamente degradabili) contribuiscono, come componenti di una miscela, alla sua tossicità anche a basse concentrazioni; di norma, a queste sostanze è attribuito un peso maggiore quando si applica il metodo della somma delle classificazioni.
La tossicità acuta per l’ambiente acquatico è di norma determinata sulla base di una CL 50 a 96 ore per i pesci, una CE 50 a 48 ore per i crostacei e/o una CE 50 a 72 o 96 ore per le specie algali. Queste specie coprono una gamma di livelli trofici e taxa e sono considerate rappresentative di tutti gli organismi acquatici. Se il metodo di prova è adatto, sono presi in considerazione anche dati relativi ad altre specie (per esempio, Lemna spp.). I test di inibizione della crescita delle piante acquatiche sono di norma considerati come test cronici, ma le CE 50 sono considerate come valori di tossicità acuta ai fini della classificazione.
Per determinare la tossicità cronica per l’ambiente acquatico ai fini della classificazione, sono accettati dati ottenuti secondo i metodi di prova standardizzati, nonché i risultati ottenuti con altri metodi di prova convalidati e accettati a livello internazionale. Sono utilizzati i valori NOEC o altre CE x equivalenti (per esempio, CE 10).
Per approfondire questo argomento vi consiglio di consultare l’Allegato I del Regolamento CLP, PARTE 4: PERICOLI PER L’AMBIENTE.
Regolamento CLP, versione consolidata:
[googlepdf url=”https://www.tossicologiaregolatoria.it/wp-content/uploads/2020/06/CELEX_02008R1272-20200501_IT_TXT.pdf” download=”Download” ]
Pavia, 16 giugno 2020.