Le sostanze attive fabbricate o importate per essere utilizzate esclusivamente in prodotti biocidi sono considerate registrate per gli usi a cui tale inclusione si riferisce nelle seguenti situazioni:
- la sostanza attiva è stata approvata a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 («BPR»); oppure
- la sostanza attiva è in corso di revisione nell’ambito del programma di esame dei principi attivi esistenti istituito dall’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE e prorogato a norma dell’articolo 89 BPR.
L’elenco delle sostanze attive approvate è disponibile sul sito web dell’ECHA (Link).
Per verificare quali sostanze attive sono oggetto del programma di esame, si consiglia di consultare l’allegato II, parte I, al regolamento delegato della Commissione (UE) n. 1062/2014, disponibile anche sul sito web dell’ECHA (Link).
Un’esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi del regolamento REACH si applica anche nei seguenti casi:
- la sostanza attiva è fabbricata o importata per l’uso in un biocida autorizzato conformemente alla procedura di autorizzazione semplificata (articolo 27 BPR);
- la sostanza attiva è fabbricata o importata per l’uso in un biocida autorizzato conformemente alla procedura di autorizzazione provvisoria (articolo 55 BPR);
- la sostanza attiva è fabbricata o importata esclusivamente per l’uso in un biocida interessato da esperimenti o test a fini di attività di ricerca e sviluppo scientifica o orientata ai prodotti e ai processi (articolo 56 BPR).
Se il dichiarante fabbrica o importa la sostanza per usi in prodotti biocidi e non, questi sarà tenuto a trasmettere una registrazione per i quantitativi della sostanza utilizzati nei prodotti non biocidi.
Fonte: Q&A ECHA, ID: 1094, version 0.1
Pavia, 30 ottobre 2018.