Sintesi degli obblighi derivanti dall’inclusione di SVHC nell’elenco di sostanze candidate

Commissione-europea
Le aziende possono essere soggette a obblighi di legge derivanti dall’inclusione di sostanze nell’elenco di sostanze candidate.

Tali obblighi, che entrano in vigore a partire dalla data di inclusione, riguardano non soltanto le sostanze incluse nell’elenco da sole o in miscele ma anche quelle presenti in articoli.

Sostanze presenti in articoli

I fornitori di articoli operanti nell’UE e nello SEE sono tenuti a mettere a disposizione dei clienti informazioni sufficienti a consentire l’uso sicuro di tali articoli qualora questi contengano sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso.

Su richiesta di un cliente, i fornitori di articoli operanti nell’UE e nello SEE sono tenuti a divulgare informazioni sufficienti a consentire l’uso sicuro di tali articoli qualora questi contengano sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso. Tali informazioni devono essere rese disponibili entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

I produttori o importatori operanti nell’UE e nello SEE devono notificare all’ECHA se i propri articoli contengono sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate. Tale obbligo vige se una sostanza è presente negli articoli in quantità che ammontano a oltre una tonnellata per produttore o importatore all’anno e se la sostanza è presente in tali articoli a valori di concentrazione superiori allo 0,1 % in peso/peso.

Le notifiche devono essere presentate entro 6 mesi dall’inclusione nell’elenco di sostanze candidate. Non è necessario trasmettere una notifica qualora:

  • il produttore o importatore di un determinato articolo sia in grado di escludere l’esposizione degli esseri umani e dell’ambiente durante l’uso e lo smaltimento dell’articolo. In tali casi, il produttore o importatore deve comunque fornire istruzioni adeguate al destinatario dell’articolo;
  • la sostanza è già stata registrata per lo specifico uso.

Schede di dati di sicurezza per sostanze da sole e sostanze in miscele

Nell’UE e nello SEE i fornitori di sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate (da sole o in miscele) sono tenuti a mettere a disposizione dei clienti una scheda di dati di sicurezza.

La sezione 15 delle schede di dati di sicurezza preesistenti deve essere aggiornata per dar conto dell’identificazione della sostanza quale SVHC [articolo 31, paragrafo 9, lettera a)].

Nell’UE e nello SEE i fornitori di miscele non classificate come pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele sono tenuti a fornire ai destinatari, su loro richiesta, una scheda di dati di sicurezza qualora:

  • la miscela contenga almeno una sostanza la cui concentrazione individuale nella miscela sia ≥ 0,1 % in peso/peso nel caso delle miscele non gassose; e
  • tale sostanza sia inclusa nell’elenco di sostanze candidate ai sensi dell’articolo 57, lettera d) (persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT)), lettera e) (molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB)) o lettera f) (sostanza che dà adito ad un livello di preoccupazione equivalente).

Ciò non pregiudica l’obbligo generale per tutti i fornitori nell’UE e nello SEE di miscele non classificate come pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 di fornire ai destinatari, su loro richiesta, una scheda di dati di sicurezza se la miscela contiene una sostanza con una concentrazione individuale ≥ 1 % in peso/peso per le miscele non gassose e ≥ 0,2 % in volume per le miscele gassose qualora tale sostanza presenti rischi per la salute umana o per l’ambiente.

Riduzione al minimo dei rilasci

Nel caso delle sostanze che soddisfano i criteri PBT e vPvB, e al più tardi al momento della loro inclusione in quanto tali nell’elenco di sostanze candidate, i produttori e gli importatori sono tenuti a utilizzare le informazioni presenti nelle rispettive relazioni sulla sicurezza chimica (CSR) quando attuano presso i propri siti misure di gestione dei rischi volte a ridurre al minimo l’esposizione degli esseri umani e i rilasci nell’ambiente, oltre che quando consigliano l’adozione di tali misure agli utilizzatori a valle. Tenendo conto di tali indicazioni, gli utilizzatori a valle devono individuare e applicare misure idonee a un adeguato controllo dei rischi correlati.

Fonte: ECHA.

Pavia, 14 febbraio 2019.

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