Regolamento REACH: le fasi del ciclo di vita, spiegate bene

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La descrizione degli usi deve coprire l’intero ciclo di vita della sostanza, tenendo conto anche dei relativi prodotti di degradazione e/o trasformazione, ove applicabile. Esistono quattro fasi principali nel ciclo di vita di una sostanza alle quali è possibile assegnare un uso:

  • Fabbricazione
  • formulazione o reimballaggio
  • uso finale
  • durata d’uso (dell’articolo).

Il termine “uso finale” indica l’uso di una sostanza, in quanto tale o come componente di una miscela, come l’ultimo passaggio prima della fine della vita utile della sostanza, ossia prima che la sostanza sia consumata in un processo per mezzo di una reazione chimica durante l’uso (incluso l’uso intermedio), sia rilasciata nelle acque di scarico o nell’ambiente o sia inclusa in un articolo.

Ciascun uso della sostanza deve essere assegnato a una delle fasi del ciclo di vita. Le fasi del ciclo di vita sono strutturate in modo tale da indicare il tipo di organizzazioni interessate all’uso della sostanza (ad esempio, formulatori, siti industriali, attività professionali di piccole dimensioni, consumatori) e se la sostanza è presente in un articolo durante l’uso.

Il descrittore d’uso corrispondente è la fase del ciclo di vita (LCS).

Il ciclo di vita inizia con le attività del primo soggetto attivo nella vita di una sostanza, ossia il fabbricante (nel caso in cui la sostanza sia importata, questa fase del ciclo di vita non è rilevante) e continua con la descrizione delle attività dei formulatori, se del caso.

In seguito devono essere descritte le attività intraprese dai diversi utilizzatori finali della sostanza in quanto tale o come componente di una miscela, ossia le imprese industriali, gli operatori professionali o i consumatori.

L’ultima fase del ciclo di vita di una sostanza oggetto di una descrizione degli usi è l’uso finale o la durata d’uso. La fase in cui l’articolo è diventato un rifiuto (in cui si effettuano operazioni di smaltimento o recupero) non deve essere inclusa nella descrizione degli usi; tuttavia deve essere descritta nel Chemical Safety Report (CSR).

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Fabbricazione

Questa fase comprende i processi relativi alla fabbricazione della sostanza registrata a partire dalle materie prime. Le operazioni necessarie per la manipolazione di una sostanza in quanto tale nel processo di fabbricazione volta all’esportazione o alla vendita nel mercato dell’UE sono considerate come parte della fase di fabbricazione (ad esempio, il riempimento di contenitori appropriati, lo stoccaggio, l’aggiunta di stabilizzanti e la diluizione a una concentrazione più sicura, se necessaria per la sicurezza del trasporto).

Se una sostanza è esportata direttamente dopo la fabbricazione, tutte le attività con la sostanza si riferiscono alla fabbricazione e devono essere descritte nell’ambito di questa fase.

Formulazione o reimballaggio

Nella fase di formulazione, un uso corrisponde alle specifiche attività volte a produrre una miscela da immettere sul mercato. Ciò significa che la sostanza è trasferita e miscelata con altre sostanze durante la formulazione.

Costituiscono un uso le attività che si svolgono presso i siti industriali. Le attività di miscelazione effettuate durante l’uso finale non devono essere descritte nell’ambito della fase di formulazione. La formulazione effettuata presso i fabbricanti o gli importatori deve essere descritta nell’ambito di questa fase del ciclo di vita.

Le attività dei distributori di prodotti chimici, come il reimballaggio (che prevede il trasferimento della sostanza), devono essere descritte nell’ambito della fase di formulazione, anche quando non si opera alcuna miscelazione. Se ha luogo un reimballaggio (che è da considerare un uso), il distributore è considerato dal Regolamento REACH come un utilizzatore a valle (con tutti gli obblighi che ne conseguono). Questo vale anche per gli importatori che trasferiscono le sostanze dai grandi contenitori a quelli più piccoli, senza miscelarle.

Uso presso un sito industriale

Tutti gli usi finali delle sostanze (in quanto tali o come componenti di miscele) che hanno luogo presso siti industriali devono essere descritti nell’ambito di questa fase del ciclo di vita.

Un uso è considerato finale quando la sostanza, in seguito a detto uso:

  • ha reagito (e quindi non esiste più nella sua forma originale), oppure
  • è divenuta parte di un articolo, oppure
  • è stata interamente rilasciata nelle acque di scarico o nell’atmosfera, e/o smaltita tra i rifiuti in seguito all’uso in questione.

Se la sostanza entra a fare parte di un articolo, la successiva fase del ciclo di vita (la durata d’uso) deve essere ugualmente comunicata.

Gli usi finali da parte di fabbricanti o importatori devono essere segnalati nell’ambito di questa fase del ciclo di vita.

La distribuzione, l’assemblaggio di piccoli contenitori per il trasporto o le attività di rietichettatura che non comportano il trasferimento della sostanza non devono essere considerati come “usi” e pertanto non devono essere segnalati.

Uso generalizzato da parte di operatori professionali

Gli usi generalizzati da parte di operatori professionali sono gli usi che hanno luogo nel contesto di attività commerciali, presumibilmente nella maggior parte delle città di una certa dimensione e da parte di diversi attori su piccola scala, quali ad esempio officine di zona o piccole imprese di pulizia. Anche questi sono considerati usi finali. Il successivo destino della sostanza corrisponde a quello descritto per gli usi presso i siti industriali.

Uso al consumo

Tutti gli usi finali di una sostanza in quanto tale o come componente di un preparato da parte dei consumatori possono essere descritti nell’ambito di questa fase del ciclo di vita. Anche gli usi da parte dei consumatori sono considerati come generalizzati.

Durata d’uso

Per una data sostanza incorporata in un articolo, la durata d’uso è considerata come il periodo di tempo per il quale un articolo resta in servizio (o in uso). Il termine “durata d’uso degli articoli” è menzionato nella sezione 5.2.2 dell’allegato I del regolamento REACH.

Se una sostanza diviene parte di articoli, deve esserne descritta la durata d’uso in questi articoli. Gli usi che implicano l’incorporazione nell’articolo devono essere descritti nell’ambito della fase dei cicli di vita precedenti.

Gli articoli che contengono la sostanza possono essere utilizzati o trasformati dai consumatori, dai lavoratori presso i siti industriali e/o dagli operatori professionali. Questo comprende anche la trasformazione degli articoli semilavorati da parte dei lavoratori allo scopo di produrre articoli finiti o l’esecuzione di lavori di riparazione e manutenzione come, ad esempio, la sabbiatura delle superfici.

Quando le sostanze restano presenti nei rivestimenti essiccati, negli adesivi o nelle miscele affini dopo l’applicazione nell’articolo o su di esso, devono essere descritti uno o più usi nella fase di durata d’uso. Se la sostanza è incorporata in edifici, in costruzioni e in parti delle stesse, deve essere segnalata nello stesso modo adottato per le sostanze incorporate negli articoli.

Le sostanze per cui è previsto l’uso esclusivo come sostanze intermedie non richiedono che ne sia descritta la durata d’uso, dato che per definizione, durante l’uso industriale, queste sono trasformate in un’altra sostanza, che a sua volta può essere potenzialmente soggetta agli obblighi di registrazione.

Durante la produzione di un articolo, una sostanza registrata può essere coinvolta in una reazione e il prodotto di trasformazione può divenire parte dell’articolo. La sostanza precursore non è considerata come intermedia (dato che il prodotto di trasformazione è parte di un articolo), quindi il ciclo di vita della sostanza non termina con la trasformazione. Di conseguenza, si prevede che la descrizione degli usi della sostanza precursore includa la fase di durata d’uso, anche se il precursore stesso non è presente nell’articolo.

In alcuni casi, potrebbe non essere facile determinare se una sostanza sia usata in quanto tale o come componente di una miscela (nel qual caso l’uso deve essere documentato nell’ambito delle fasi di formulazione o reimballaggio, usi industriali, professionali o al consumo) oppure se divenga parte integrante di un articolo.

Fonte e approfondimenti: Guida ECHA descrizione usi.

Pavia, 1 ottobre 2020.

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