Nell’Allegato VI del regolamento CLP è riportata la classificazione ed etichettatura armonizzata per alcune sostanze chimiche.
I fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle devono (auto)classificare ed etichettare le sostanze e le miscele pericolose per garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.
Quanto ai pericoli che destano le maggiori preoccupazioni (cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione (CMR) e sensibilizzanti delle vie respiratorie) e ad altre sostanze individuate caso per caso, classificazione ed etichettatura devono essere armonizzate in tutta l’UE per garantire un’adeguata gestione dei rischi. Ciò avviene attraverso l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura (CLH).
Le classificazioni armonizzate sono elencate nell’allegato VI al regolamento CLP e devono essere applicate da tutti i fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle di tali sostanze e delle miscele contenenti tali sostanze.
L’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura può essere proposta per le sostanze attualmente non incluse come voci nell’allegato VI al regolamento CLP o per quelle con una classificazione armonizzata esistente, che necessita di essere modificata sia per via della disponibilità di nuove informazioni, di nuovi sviluppi scientifici o tecnici, di modifiche dei criteri di classificazione, sia sulla base della rivalutazione dei dati esistenti.
L’autorità competente di uno Stato membro (MSCA), o un fabbricante, importatore e utilizzatore a valle di una sostanza, può presentare una proposta di armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura all’ECHA. Ciò può avvenire nelle tre situazioni di seguito specificate:
- quando una sostanza è cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione o è un sensibilizzante delle vie respiratorie;
- quando è giustificata la necessità di una classificazione per una sostanza a livello europeo per altre classi di pericolo;
- per aggiungere una o più nuove classi di pericolo a una voce esistente (in base alle condizioni precedenti).
Solo le autorità competenti degli Stati membri possono proporre:
- la revisione di una voce armonizzata esistente, per qualsiasi sostanza che rientri nell’ambito di applicazione del regolamento CLP;
- quando una sostanza è una sostanza attiva utilizzata in biocidi o prodotti fitosanitari.
Figura. Fasi del processo di armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura (CLH).
Fonte: ECHA.
Pavia, 7 gennaio 2019.