Regolamento biocidi e articoli trattati

Il regolamento relativo ai biocidi (BPR) stabilisce norme per l’uso di articoli trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi. A norma del regolamento, gli articoli possono essere trattati esclusivamente con biocidi contenenti principi attivi approvati nell’UE. Questo rappresenta un cambiamento rispetto alla direttiva sui biocidi (abrogata dal BPR dal 1° settembre 2013) in base alla quale gli articoli importati da paesi terzi potevano essere trattati con sostanze non approvate nell’UE (come ad esempio i divani e le scarpe contenenti DMF).

Le imprese devono inoltre essere pronte a fornire informazioni ai consumatori in merito al trattamento biocida dell’articolo che commercializzano. Se un consumatore richiede informazioni su un articolo trattato, il fornitore è tenuto a fornirle gratuitamente entro 45 giorni.

Etichettatura degli articoli trattati

I fabbricanti e gli importatori di articoli trattati devono assicurare che l’etichettatura dei prodotti sia conforme sia al regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio sia ai requisiti aggiuntivi definiti dal regolamento sui biocidi.

Il regolamento sui biocidi (BPR) prevede che i fabbricanti e gli importatori di articoli trattati etichettino gli articoli trattati:

  1. in presenza di un’indicazione che l’articolo trattato ha proprietà biocide;
  2. quando è un requisito delle condizioni d’approvazione del principio attivo contenuto nel biocida usato per trattare l’articolo.

Le etichette devono essere facilmente comprensibili e visibili per i consumatori.

Fonte: ECHA

Pavia, 10 ottobre 2018

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