Questionario usato dagli ispettori per le schede di sicurezza (in REF-11)

ispezioni-REACH-CLP-biocidi

ECHA ha pubblicato il report sul progetto ispettivo europeo REF-11 che era focalizzato sulle schede di sicurezza. Il mio consiglio è di studiare sempre con attenzione questi report per vedere quali sono gli errori ricorrenti nelle schede di sicurezza ispezionate e capire quali sono i consigli utili per migliorare il nostro lavoro.

Non ho intenzione di farvi un riassunto del documento e dei risultati statistici delle ispezioni, voglio riportarvi solo le cose veramente degne di nota, poi lascio a voi la lettura del documento di ECHA. È un report molto breve e vi consiglio di leggerlo tutto.

Le ispezioni si sono svolte in tutta Europa nel 2023 e hanno preso in considerazione oltre 2000 schede di sicurezza, quindi i numeri sono importanti.

Fra le cose molto interessanti vi segnalo la tabella 4 a pagina 18 e 19, dove sono riportate le sottosezioni nelle quali sono state trovate le maggiori non conformità. Potete usare questa tabella come una checklist o come base per una vostra checklist. Ma c’è di più.

Nell’Allegato I del documento è riportato il questionario originale usato dagli ispettori per ogni scheda di sicurezza. Gli ispettori hanno verificato solo alcuni aspetti della scheda di sicurezza, in particolare si sono soffermati sulle modifiche introdotte dal Regolamento 878/2020 e su altri punti che possano dare un’indicazione della qualità generale della scheda di sicurezza.

Questa è una vera e propria checklist che possiamo anche usare sulle nostre schede di sicurezza oppure può essere un buon punto di partenza per creare una checklist personalizzata.

La checklist è composta da 4 sezioni e non mi sembra eccessivamente lunga, quindi direi che può essere applicata senza problemi di tempo.

 

Section 0 – General information about the inspection.

Section I – General information about the company responsible for SDS checked (supplier)

Section II – Details regarding information obligations in the Supply Chain

Section III – Details regarding the quality of the information in the SDS (Annex II REACH Regulation (EU) 2020/878)

Section IIIa – Nanoforms

Section IIIb – Endocrine disrupting properties

Section IIIc – Quality issues encountered

Section IV – Summary/Enforcement actions/Follow-up Action

Section V – Informal comments (free text)

 

Il report indica chiaramente le sottosezioni con le carenze ricorrenti e, pertanto, dobbiamo prestare più attenzione proprio ai seguenti punti.

 

SEZIONI 1, 2, 3, 8, 9

Sezione 1: nella sottosezione 1.1, molti casi non fornivano codici UFI dove obbligatori (o UFI era indicato nella sottosezione 2.2) e molti casi mancavano informazioni sulle nanoforme (entrambi sono nuovi requisiti).

Sezione 2: nella sottosezione 2.2, mancavano alcuni numeri di autorizzazione. Nelle sottosezioni 2.1 e 2.2, la classificazione e l’etichettatura erano spesso ancora errate. Nella sottosezione 2.3, molti casi mancavano informazioni sulle proprietà di interferenza endocrina (nuovo requisito).

Sezione 3: Nelle sottosezioni 3.1 e 3.2, la maggior parte dei casi non indicava limiti di concentrazione specifici (SCL, fattori di moltiplicazione per pericoli acquatici acuti e cronici (fattori M) o stime di tossicità acuta (ATE) (nuovo requisito). Nelle sottosezioni 3.1 e 3.2, la classificazione era ancora spesso errata (la classificazione delle sostanze non era conforme all’inventario C&L). Nella sottosezione 3.2, mancavano informazioni sulle proprietà di interferenza endocrina.

Sezione 8: Nella sottosezione 8.1, mancavano informazioni sui valori dei limiti di esposizione professionale (OEL) o sulle loro notazioni richieste e sulla base giuridica. Nella sottosezione 8.2, le informazioni relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI) erano incomplete (ad esempio, mancavano informazioni sullo spessore dei guanti ecc.).

Sezione 9: Nella sottosezione 9.1, mancavano informazioni sui dati disponibili. Mancavano informazioni sulle nanoforme (nuovo requisito). In al paragrafo 9.2, mancavano informazioni relative alle classi di pericolo fisico o ad altre caratteristiche di sicurezza (nuovo requisito).

 

Pavia, 4 dicembre 2024