Quando aggiornare una scheda di sicurezza?

Aggiornamento SDS

Le condizioni in base alle quali una SDS deve essere aggiornata e ripubblicata sono descritte nell’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento REACH nel modo seguente:

“9. I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze:
a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione;
c) allorché è stata imposta una restrizione.
La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come “Revisione: (data)” è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione”.

Pertanto, sebbene siano disponibili documenti dell’industria in cui sono fornite raccomandazioni in merito a quando una modifica in una SDS sia considerata “maggiore” o “minore”, tale terminologia non trova impiego nel regolamento REACH. Le uniche modifiche che danno luogo all’obbligo giuridico di fornire versioni aggiornate a tutti i destinatari ai quali è stata consegnata la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti sono quelle stabilite nell’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento REACH. Le organizzazioni di settore o professionali possono fornire i propri orientamenti in merito a quando sia auspicabile la diffusione di ulteriori versioni aggiornate delle SDS anche qualora ciò non sia specificatamente prescritto dall’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento REACH, tuttavia tali aggiornamenti supplementari non costituiscono una prescrizione legale.
Ciononostante, si raccomanda di rivedere periodicamente i contenuti di una SDS nella loro totalità. La definizione di tale periodicità è responsabilità dell’attore che pubblica la SDS, nel regolamento REACH non vi è alcuna definizione in merito. È presumibile che la frequenza di tali revisioni sia commisurata ai pericoli che la sostanza o miscela comporta e che tale revisione sia condotta da una persona competente.

Pavia, 16 luglio 2018.

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