Obblighi dei dichiaranti che interrompono la fabbricazione e l’importazione

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Se una registrazione REACH per una sostanza è stata presentata, si applicano gli obblighi di aggiornare la registrazione (articolo 22) e di conservare le informazioni (articolo 36) . Ciò significa che un dichiarante che cessa la fabbricazione o l’importazione di tale sostanza deve informare l’Agenzia circa la nuova fascia di tonnellaggio totale prodotto o importato (in questo caso pari a zero). Inoltre il dichiarante deve tenere a disposizione tutte le informazioni di cui aveva bisogno per adempiere i propri obblighi nell’ambito del REACH, per un periodo di almeno 10 anni dopo che ha fabbricato, importato, fornito o utilizzato la sostanza (come tale o in miscela). A tal proposito il periodo di almeno 10 anni non si applica, se il dichiarante che ha cessato la fabbricazione o l’importazione, ancora oggi fornisce o utilizza la sostanza.

Fonte: Helpdesk REACH.

Pavia, 6 maggio 2019.

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