Una procedura di autorizzazione semplificata ha lo scopo di incoraggiare l’uso di biocidi meno nocivi per l’ambiente, la salute umana e quella animale.
Per essere ammissibile alla procedura di autorizzazione semplificata un biocida deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
- tutti i principi attivi contenuti nel biocida figurano nell’allegato I del regolamento sui biocidi e rispettano tutte le restrizioni previste;
- il biocida non contiene alcuna sostanza che desta preoccupazione;
- il biocida non contiene alcun nanomateriale;
- il biocida è sufficientemente efficace;
- la manipolazione e l’uso previsto del biocida non richiedono attrezzature di protezione personale.
Se tutte le suddette condizioni sono soddisfatte, il richiedente l’autorizzazione deve presentare una domanda all’ECHA mediante R4BP 3 indicando l’autorità competente dello Stato membro che valuterà la domanda.
Se è rilasciata un’autorizzazione semplificata, il biocida può essere messo a disposizione sul mercato in altri Stati membri senza che sia necessario il riconoscimento reciproco. Il titolare dell’autorizzazione, tuttavia, deve informare ciascuno Stato membro pertinente 30 giorni prima di immettere sul mercato il biocida nel suo territorio; tale notifica avviene mediante R4BP 3.
Fonte: ECHA
Pavia, 8 gennaio 2019.