Tutti i prodotti biocidi devono ottenere un’autorizzazione prima di poter essere immessi sul mercato. A questo scopo le imprese hanno la facoltà di scegliere tra diversi processi, in base al prodotto e al numero di paesi in cui intendono commercializzarlo.
Se il prodotto viene immesso su un solo mercato, è sufficiente ottenere l’autorizzazione del relativo paese di interesse.
Se un’impresa desidera immettere il prodotto sui mercati di diversi paesi, ai fini dell’autorizzazione dello stesso può fare domanda di riconoscimento reciproco.
Il titolare dell’autorizzazione può chiedere il rinnovo di un’autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro (ACSM) che l’ha rilasciata. Nel caso di un’autorizzazione oggetto di riconoscimento reciproco, la domanda di rinnovo deve essere sottoposta all’ACSM di riferimento e a tutte le ACSM interessate.
Il regolamento sui biocidi introduce una novità prevedendo un’alternativa per le imprese che desiderano fare domanda di autorizzazione a livello di UE in un unico processo.
Esiste anche una procedura semplificata per i prodotti che soddisfano determinati criteri, specificati nel regolamento (per esempio, prodotti che non contengono sostanze che destano preoccupazione).
Pavia, 8 ottobre 2018.