Come probabilmente già saprete il nuovo regolamento (UE) 2020/878 modifica l’Allegato II del regolamento REACH e quindi, in poche parole, è il nuovo punto di riferimento per la stesura delle schede di sicurezza.
Questo regolamento si applicherà dal 1 gennaio 2021. Secondo il regolamento stesso (articolo 2), in deroga all’articolo 3, le schede di dati di sicurezza non conformi al nuovo regolamento potranno continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.
Questo nuovo regolamento apporta modifiche in varie sezioni e per vari motivi, ad esempio permette l’introduzione dell’UFI nella scheda di sicurezza di miscele pericolose. Uno degli aspetti più interessanti riguarda l’introduzione di informazioni sugli interferenti endocrini in vari punti della scheda di sicurezza. Proprio su questo argomento voglio presentarvi una panoramica delle modifiche che il nuovo regolamento introduce.
Sottosezione “2.3. Altri pericoli”
Devono essere fornite informazioni che indichino se la sostanza soddisfa i criteri per essere identificata come persistente, bioaccumulabile e tossica o molto persistente e molto bioaccumulabile conformemente all’allegato XIII, se la sostanza è stata inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, a causa di proprietà di interferenza con il sistema endocrino, nonché se la sostanza è una sostanza identificata come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione. Per una miscela occorre fornire informazioni per ciascuna delle sostanze presenti nella miscela in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso. Devono essere fornite informazioni su altri pericoli che non determinano la classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli generali della sostanza o della miscela, quali formazione di contaminanti atmosferici durante l’indurimento o la trasformazione, polverosità, proprietà esplosive che non soddisfano i criteri di classificazione di cui all’allegato I, parte 2, sezione 2.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, pericolo di esplosione di polveri, sensibilizzazione crociata, asfissia, congelamento, elevata intensità di odore o gusto, o effetti ambientali quali pericoli per gli organismi del suolo o potenziale di formazione di ozono fotochimico. L’indicazione «può formare una miscela esplosiva di polvere e aria in caso di dispersione» è appropriata nel caso di un pericolo di esplosione di polveri.
Sottosezione “3.2. Miscele”
3.2.1 Per le miscele che soddisfano i criteri di classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, devono essere indicate le seguenti sostanze e la loro concentrazione o il loro intervallo di concentrazione nella miscela:
[…]
c) a condizione che la concentrazione di una singola sostanza sia pari o superiore a 0,1 %, le sostanze che soddisfano uno dei seguenti criteri: — sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in base ai criteri di cui all’allegato XIII; — sostanze incluse nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse dai pericoli di cui alla lettera a) della presente sottosezione, quali ad esempio proprietà di interferenza con il sistema endocrino; — sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 o nel regolamento (UE) 2018/605.
3.2.2. Per le miscele che non soddisfano i criteri di classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 devono essere indicate le sostanze presenti in concentrazioni singole pari o superiori alle seguenti, unitamente alla loro concentrazione o al loro intervallo di concentrazione:
[…]
b) 0,1 % in peso per le sostanze che soddisfano uno qualsiasi dei seguenti criteri: — sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche secondo i criteri di cui all’allegato XIII; — sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili secondo i criteri di cui all’allegato XIII; — sostanze incluse nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse dai pericoli di cui alla lettera a) della presente sottosezione, quali ad esempio proprietà di interferenza con il sistema endocrino; — sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 o nel regolamento (UE) 2018/605;
[…]
Sottosezione “11.2 Informazioni su altri pericoli”
11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
Devono essere fornite informazioni sugli effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino, ove disponibili, per le sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino nella sottosezione 2.3. Tali informazioni devono consistere in brevi sintesi delle informazioni desunte dall’applicazione dei criteri di valutazione stabiliti nei corrispondenti regolamenti [(CE) n. 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605], pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana.
Sottosezione “12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino”
Devono essere fornite informazioni sugli effetti avversi sull’ambiente causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino, ove disponibili, per le sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino nella sottosezione 2.3. Tali informazioni devono consistere in brevi sintesi delle informazioni che derivano dall’applicazione dei criteri di valutazione stabiliti nei corrispondenti regolamenti [(CE) n. 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605], pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente.
Regolamento (UE) 2020/878
Pavia, 29 giugno 2020.