Quali principi attivi in un biocida contenente più di un principio attivo devono essere approvati prima che il prodotto possa essere autorizzato ai sensi del BPR?
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del BPR, un biocida può essere autorizzato solo se tutti i PA sono approvati per il tipo di prodotto pertinente (“PT”).
Tuttavia, viene operata una distinzione tra PA che contribuiscono a una o più funzioni biocide del prodotto e PA che non hanno funzione biocida prevista al di fuori del prodotto. I PA di quest’ultima categoria sono comunemente chiamati “PA silenti”, generalmente preservanti per prodotti in scatola o preservanti per pellicole destinati a preservare il biocida stesso dal deterioramento batterico. Un biocida contenente un cosiddetto PA silente può essere autorizzato ai sensi del BPR anche prima che il PA silente sia stato approvato. Questo perché la prescrizione relativa all’approvazione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del BPR deve essere letta tenendo presente la funzione del prodotto. Poiché i PA silenti non apportano alcun contributo significativo a qualsivoglia funzione biocida del prodotto, analogamente alle sostanze non attive, la loro approvazione precedente non è necessaria. Tuttavia, tali PA devono essere in fase di valutazione al momento della domanda di autorizzazione del prodotto.
Fonte: ECHA
Pavia, 17 dicembre 2018.