Stop al metanolo in liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza

Il 16 gennaio 2015 la Polonia ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche un dossier a norma dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento REACH, al fine di avviare la procedura di restrizione di cui agli articoli da 69 a 73 di tale regolamento. Il dossier a norma dell’allegato XV indicava che l’esposizione al metanolo nel liquido di lavaggio del parabrezza e nell’alcool denaturato presenta un rischio per la salute umana e; pertanto, la Polonia ha proposto di vietare l’immissione di tali prodotti sul mercato. Il dossier dimostrava la necessità di intervenire a livello di Unione europea.
La restrizione proposta dalla Polonia mira a ridurre l’incidenza di intossicazione grave da metanolo a seguito del consumo, da parte di alcolisti cronici e sporadicamente da parte di non alcolisti, di liquidi di lavaggio del parabrezza o di alcool denaturato, utilizzati come alternativa economica all’alcool commestibile. La restrizione dovrebbe inoltre impedire l’intossicazione da metanolo, anche nei minori, a seguito dell’ingestione accidentale di liquidi di lavaggio del parabrezza e di alcool denaturato. Il dossier a norma dell’allegato XV e la consultazione pubblica hanno segnalato casi di intossicazione causata dall’ingestione di liquidi di lavaggio del parabrezza in sette Stati membri e casi mortali in almeno due Stati membri.

Il 4 dicembre 2015 il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia ha adottato il suo parere, giungendo alla conclusione che l’esposizione al metanolo presente nei liquidi di lavaggio del parabrezza e nell’alcol denaturato in una concentrazione superiore allo 0,6 % in peso presenta un rischio di decesso, di grave tossicità oculare o altri effetti gravi di intossicazione da metanolo. Il RAC ha inoltre indicato che la restrizione proposta costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati, sia in termini di efficacia sia di fattibilità.

L’11 marzo 2016 il Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) dell’Agenzia ha adottato il suo parere in merito alla restrizione proposta. Alla luce della mancanza di dati socioeconomici relativi all’alcol denaturato nel dossier presentato dalla Polonia e nei risultati della consultazione pubblica, il SEAC non ha potuto valutare l’impatto socioeconomico della sua inclusione nella restrizione proposta. Per quanto riguarda i liquidi di lavaggio del parabrezza, il SEAC ha ritenuto che la restrizione proposta costituisca la misura più appropriata a livello di Unione europea per affrontare i rischi individuati in termini di costi e benefici socioeconomici. Nel complesso, il SEAC ha ritenuto che le divergenze nelle normative nazionali degli Stati membri possano comportare distorsioni del mercato interno. Il Forum dell’Agenzia per lo scambio di informazioni sull’applicazione è stato consultato durante la procedura di restrizione e il suo parere è stato preso in considerazione, segnatamente al fine di includere nella restrizione proposta i liquidi di sbrinamento del parabrezza.

Il 28 aprile 2016 l’Agenzia ha inoltrato alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC. In base a tali pareri la Commissione ha concluso che la presenza di metanolo nei liquidi di lavaggio e sbrinamento del parabrezza costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana che richiede un’azione a livello di Unione europea.

Pertanto, a partire dal 9 maggio 2019 non è ammessa l’immissione sul mercato per la vendita al pubblico di liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza contenenti metanolo in una concentrazione pari o superiore allo 0,6 % in peso.

Ulteriori info: Eur-Lex

Pavia, 4 maggio 2018.

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