Pubblicità dei biocidi: il diritto dell’Unione vieta l’uso dell’indicazione «delicato sulla pelle»

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Lo scorso 20 giugno 2024 è stata pubblicata una sentenza della Corte di Giustizia UE che è molto interessante per chi immette sul mercato prodotti biocidi utilizzati a contatto con la cute.
La sentenza riguarda una grossa catena tedesca di drogherie che vendeva un disinfettante mani con le seguenti indicazioni in etichetta:

  • «disinfettante ecologico universale ad ampio spettro»
  • «disinfezione della pelle, delle mani e delle superfici»
  • «efficace contro il SARS-Covid»
  • «delicato sulla pelle • Biologico • non contiene alcool».

L’associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale ritiene che si tratti di una pubblicità sleale. Secondo tale associazione, l’azienda non ha rispettato l’articolo 72.3 del regolamento sui biocidi. Tale articolo stabilisce che gli annunci pubblicitari dei biocidi non devono riferirsi al prodotto in maniera fuorviante rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente e alla sua efficacia. In ogni caso, la pubblicità di un biocida non deve contenere le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell’ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe.

In tali circostanze, la Corte federale di giustizia, adita specificamente in relazione all’uso dell’indicazione «delicato sulla pelle» ha interrogato la Corte. Essa desidera sapere se la formula «indicazioni analoghe» comprenda qualsiasi indicazione che, come le formule summenzionate espressamente previste dal regolamento, minimizzi il rischio che un biocida comporta per la salute o per l’ambiente o quanto alla sua efficacia, senza tuttavia avere carattere generale.

La Corte constata che il regolamento non contiene alcuna indicazione in base alla quale il divieto di utilizzo nella pubblicità dei biocidi sarebbe circoscritto soltanto alle indicazioni generali. Pertanto, tanto un’indicazione generale quanto una specifica che minimizzino i rischi che tali prodotti comportano possono fuorviare il consumatore quanto all’esistenza di tali rischi. Di conseguenza, la formula «indicazioni analoghe» comprende qualsiasi indicazione contenuta nella pubblicità dei biocidi che faccia riferimento a detti prodotti in modo tale da fuorviare l’utilizzatore, minimizzando tali rischi o anche negandone l’esistenza, pur senza avere necessariamente carattere generale.

Per quanto riguarda la dicitura «delicato sulla pelle» la Corte rileva che una dicitura siffatta ha una connotazione positiva che evita l’evocazione di qualsiasi rischio, cosicché essa è idonea non solo a relativizzare gli effetti secondari nocivi del prodotto in parola, ma anche a lasciar intendere che quest’ultimo possa essere addirittura benefico per la pelle. Orbene, una dicitura siffatta risulta fuorviante, così da giustificare il divieto del suo uso nella pubblicità del biocida in questione.

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Pavia, 9 luglio 2024