Obbligo aggiornamento dei dossier di registrazione REACH: il punto su cosa sta succedendo

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Alla luce della recente pubblicazione da parte della Commissione europea di una bozza di regolamento sull’aggiornamento dei dossier di registrazione REACH, con questo articolo facciamo il punto della situazione su questo argomento.

La situazione attuale: quando un dossier di registrazione deve essere aggiornato?

Attualmente l’aggiornamento dei dossier di registrazione REACH è definito dall’articolo 22 del regolamento REACH:

Dopo la registrazione, il dichiarante è tenuto ad aggiornare senza indebito ritardo la sua registrazione con le nuove informazioni pertinenti e a presentarla all’Agenzia, di propria iniziativa, nei seguenti casi: […]

La dicitura “senza indebito ritardo” lascia troppo spazio alle interpretazioni. La preoccupazione maggiore è dovuta al fatto che nella situazione attuale il tasso di aziende che andrà a mantenere aggiornato il dossier di registrazione possa essere molto basso e che, di conseguenza, col tempo, ne possa essere compromessa la qualità di tutto il lavoro eseguito a livello europeo.

La bozza del nuovo regolamento

In questi mesi la Commissione europea ha lavorato alla stesura di una bozza di regolamento che possa chiarire e stabilire regole più precise sull’aggiornamento dei dossier di registrazione REACH.

La prima bozza di regolamento elaborata già a luglio 2019 (qui trovate il mio articolo di allora: Link) è stata successivamente modificata su consiglio/pressione dell’industria che lamentava tempistiche di aggiornamento troppo stringenti. Ora, lo scorso 28 luglio 2020, la Commissione ha pubblicato la nuova bozza, che potete consultare a questo link: clicca qui.

La nuova bozza accoglie quindi alcune perplessità dell’industria e in alcuni casi va a raddoppiare le deadline inizialmente pensate. Tale bozza per essere implementata non deve passare dal Parlamento europeo o dal Consiglio dei ministri; pertanto, potrebbe avere un iter di approvazione veloce in autunno, con circa 2 mesi di tempo per l’applicazione. Sulle tempistiche staremo a vedere come evolve la situazione nel dettaglio.

Le principali scadenze

Le aziende avranno 3 mesi per aggiornare i dossier di registrazione in caso di aggiornamenti di natura amministrativa e in caso gli aggiornamenti includano la generazione di dati richiesti dagli allegati VII o VIII (tre mesi dalla data dello study report).

Gli aggiornamenti più complessi – ad esempio proposte di test, modifiche CSR, guida all’uso sicuro – dovranno essere effettuati entro 6, 9 e 12 mesi.

Fra i motivi di aggiornamenti dettagliati nel nuovo regolamento troviamo:

  • modifiche allo stato o all’identità di un registrante;
  • cambiamenti nella composizione della sostanza;
  • cambiamenti nella fascia di tonnellaggio;
  • nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati;
  • nuova conoscenza dei rischi per la salute umana e / o l’ambiente;
  • cambiamenti nella classificazione e nell’etichettatura della sostanza registrata;
  • proposte di sperimentazione (allegati IX o X);
  • modifiche all’accesso concesso alle informazioni nella registrazione; e
  • aggiornamenti che comportano ulteriori test.

L’introduzione del nuovo regolamento probabilmente comporterà un onere aggiuntivo in termini di operatività per le aziende che hanno registrato una o più sostanze. Credo infatti che con il nuovo regolamento le aziende debbano implementare un sistema di gestione (su base temporale) e verifica/documentazione dello status dei dossier REACH. Per chi non avesse un sistema del genere già in essere potrebbe avere senso sviluppare procedure interne volte a tracciare regolarmente lo status dei dossier. Insomma, il concetto che forse a volte è passato della registrazione come un’attività una tantum si indebolisce ulteriormente. Vedremo come sarà strutturato il regolamento finale, l’argomento è sicuramente di grande interesse.

> Scarica la bozza del Regolamento <

Pavia, 2 settembre 2020.

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