Le sostanze che soddisfano i criteri definiti all’articolo 57 del Regolamento REACH sono comunemente denominate “sostanze estremamente preoccupanti” (SVHC).
E’ necessario notificare sostanze SVHC contenute in articolo ]articolo 7(2)] se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(1) la sostanza è stata inclusa nella lista di sostanze candidate per l’autorizzazione (http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table); e
(2) la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso; e
(3) la quantità totale della sostanza contenuta negli articoli (ad esempio quelli che contengono più dello 0,1% (p/p) della SVHC) supera una tonnellata all’anno per fabbricante o importatore e
(4) la sostanza non è stata ancora registrata per quell’uso specifico.
Non vi è comunque obbligo di notificare se il fabbricante o l’importatore possono escludere l’esposizione alle persone o all’ambiente in condizioni d’uso e smaltimento normali o ragionevolmente prevedibili.
La notifica di una SVHC contenuta in articoli deve essere effettuata entro sei mesi dall’inclusione nella lista di sostanze candidate per l’autorizzazione [articolo 7(7)].
Le informazioni sulle sostanze incluse in candidate list devono essere trasmesse dal fornitore dell’articolo ai destinatari dell’articolo prima possibile dopo l’inclusione in tale lista (articolo 33). La lista di sostanze candidate verrà aggiornata regolarmente quando le sostanze sono state identificate come conformi ai criteri dell’articolo 57.
Ulteriori informazioni possono essere trovate al seguente link:
http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles
La lista delle sostanze candidate all’autorizzazione è reperibile al seguente link:
http://echa.europa.eu/candidate-list-table
Fonte: Helpdesk REACH (ID. N. 74)
Pavia, 15 maggio 2019.