Qualora nella realizzazione della valutazione della sicurezza chimica si sviluppa uno scenario di esposizione (ES), in base a quanto previsto dall’articolo 14, o 37 ( 4) del regolamento REACH, deve essere allegato alla scheda di dati di sicurezza (SDS) lo scenario di esposizione, a condizione che sia rilevante per il cliente.
Ai sensi dell’articolo 31 (9), un fornitore dovrà aggiornare le sue schede dati di sicurezza senza indugio, non appena divengano disponibili nuove informazioni che possano incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli. Uno scenario di esposizione è considerato come una nuova informazione per la quale è necessario aggiornare la SDS.
La SDS con allegato lo scenario di esposizione derivante da questo aggiornamento deve essere fornita senza indugio a tutti i clienti che cui è stata fornita la particolare sostanza o miscela entro i 12 mesi precedenti. Questa disposizione si applica dall’entrata in vigore del regolamento REACH e indipendentemente dal fatto che le sostanze siano registrate o no.
Se le informazioni in uno scenario di esposizione che diventa disponibile non pregiudica le misure di gestione del rischio e lo scenario non contiene nuove informazioni sui pericoli, l’SDS non deve essere ovviamente aggiornata.
Fonte: Helpdesk REACH.
Pavia, 10 maggio 2019.