Glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti cosmetici

Prodotti cosmetici in Europa
L’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1223/2009 (regolamento cosmetici) dispone che le informazioni riportate sull’etichetta dei prodotti cosmetici comprendano un elenco degli ingredienti. Gli ingredienti vanno indicati utilizzando la denominazione comune degli ingredienti contenuta in un glossario che la Commissione è tenuta a compilare e tenere aggiornato a norma dell’articolo 33 del regolamento cosmetici.

Il glossario tiene conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, compresa la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI).

A norma dell’articolo 33.2 del regolamento cosmetici le denominazioni comuni degli ingredienti elencate nel glossario vanno impiegate nell’etichettatura dei prodotti cosmetici immessi sul mercato al più tardi dodici mesi dopo la pubblicazione del glossario nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Consulta il glossario in tutte le lingue: Eur-Lex.

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Pavia, 9 maggio 2019.

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