Elementi dell’etichetta di pericolo a norma del CLP
Ai sensi dell’articolo 17 del regolamento CLP, una sostanza e una miscela classificate come pericolose devono essere provviste di un’etichetta in cui figurino i seguenti elementi:
- nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
- la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione del pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo stesso;
- gli identificatori del prodotto;
- se del caso, i pittogrammi di pericolo;
- se del caso, le avvertenze;
- se del caso, le indicazioni di pericolo;
- se del caso, gli opportuni consigli di prudenza;
- se del caso, una sezione per informazioni supplementari.
Si fa presente che, per particolari elementi dell’etichetta, si applicano norme di precedenza che sono dettagliate nel regolamento CLP.
Il regolamento CLP stabilisce che, se la sostanza o la miscela è immessa sul mercato, l’etichetta deve essere scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali degli Stati membri, tranne nel caso in cui gli Stati membri in questione dispongano diversamente. I fornitori possono soddisfare tale requisito producendo etichette multilingue nelle lingue ufficiali dei diversi Paesi in cui la sostanza o la miscela sarà fornita oppure producendo etichette distinte per ciascun Paese, ciascuna nella lingua o nelle lingue opportune.
A loro discrezione, i fornitori possono utilizzare nell’etichetta più lingue di quelle previste dal regolamento, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni. Tuttavia questa scelta non deve influire sulla leggibilità delle informazioni che devono obbligatoriamente apparire sull’etichetta né può determinare esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura.
Disposizione delle informazioni sull’etichetta di pericolo a norma del CLP
L’articolo 32 del regolamento CLP prevede alcune norme limitate che definiscono la disposizione delle informazioni sull’etichetta. Tuttavia, ulteriori dettagli in merito a come gli elementi dell’etichetta debbano essere disposti sono lasciati a discrezione del responsabile della compilazione della stessa. Come disposizione generale, le informazioni devono essere strutturate in modo che siano semplici da leggere e da comprendere. Gli esempi sono indicati di seguito nella Tabella 1.
Ulteriori informazioni: Orientamenti per l’etichettatura e l’imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008
Pavia, 22 novembre 2018.