Regolamento CLP: le frasi H, spiegate bene

Sull’etichetta a norma del regolamento CLP devono figurare anche le indicazioni che descrivono la natura e la gravità dei pericoli della sostanza o miscela (cfr. articolo 21 del CLP).
Le indicazioni di pericolo (comunemente chiamate frasi H) pertinenti per ciascuna classe e categoria/differenziazione di pericolo sono riportate nelle tabelle dell’allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento CLP.

Ne costituisce un esempio l’indicazione di pericolo H302 (“Nocivo se ingerito”) attribuita alla tossicità acuta per via orale, categoria 4. La formulazione delle indicazioni di pericolo è data nelle tabelle 1.1, 1.2 e 1.3 dell’allegato III del regolamento CLP.
In taluni casi può risultare necessaria l’aggiunta di ulteriori informazioni al fine di completare un’indicazione di pericolo, ad esempio specificando la via di esposizione o l’organo bersaglio in merito a certi pericoli per la salute, ad esempio nel caso delle classi di pericolo cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) e STOT esposizione singola e ripetuta. Ad esempio:

  • per la STOT-RE, categoria 1, l’indicazione di pericolo H372 (“Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta”) deve essere completata dall’indicazione degli organi interessati, qualora tale dato sia noto, nonché dalla via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo: per esempio, H372 (“Provoca danni al fegato in caso di esposizione prolungata o ripetuta per via cutanea”);
  • per la STOT-SE, categoria 1, può essere richiesta anche l’inclusione della via di esposizione o dell’organo bersaglio nell’indicazione: per esempio H370 (“Provoca danni al fegato se ingerito”).

Se la classificazione di una sostanza è armonizzata e inclusa nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP, sull’etichetta devono essere riportate l’indicazione o le indicazioni di pericolo corrispondenti. Si noti che alcune classificazioni armonizzate contrassegnate con un asterisco nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP sono classificazioni minime: in base ai dati disponibili potrebbe essere necessario attribuire una classificazione più grave nonché l’indicazione di pericolo a essa corrispondente. Inoltre, nel caso di classi di pericolo non armonizzate o differenziazioni che non sono contemplate nell’elenco della stessa sostanza di cui all’allegato VI, potrebbe risultare necessario includere le indicazioni di pericolo (cfr. articolo 4, paragrafo 3, del regolamento CLP).
La tabella 1.2 dell’allegato III del regolamento CLP definisce quali indicazioni di pericolo combinate sono ammesse. Attualmente, le combinazioni sono consentite per le indicazioni di pericolo riguardanti la tossicità acuta che si riferiscono a vie di esposizione diverse ma alla stessa categoria. Tali indicazioni possono figurare sull’etichetta e nella SDS, ad esempio per la categoria 3 relativa alla via orale e cutanea H301+H311 (“Tossico se ingerito o a contatto con la pelle”).
Se una sostanza o una miscela è classificata in più classi di pericolo o in più differenziazioni di una classe di pericolo, devono figurare sull’etichetta tutte le indicazioni di pericolo risultanti dalla classificazione, tranne in caso di evidente ripetizione o ridondanza (cfr. articolo 27 del CLP).

Per esempio: se viene attribuita l’indicazione di pericolo H314 (“Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari”), H318 (“Provoca gravi lesioni oculari”) può essere omessa. Allo stesso modo, se viene attribuita l’indicazione di pericolo H410 (“Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata”), H400 (“Molto tossico per gli organismi acquatici”) può essere omessa. La ripetizione o ridondanza deve essere evitata anche nel caso di una sostanza o una miscela alla quale viene attribuita l’indicazione di pericolo supplementare EUH071 (“Corrosiva per le vie respiratorie”). In tal caso, sull’etichetta deve essere omessa l’indicazione di pericolo H335 (“Può irritare le vie respiratorie”) per STOT, esposizione singola, categoria 3 (irritazione delle vie respiratorie).
La corretta formulazione delle indicazioni di pericolo così come deve figurare sull’etichetta è riportata nell’allegato III del CLP in tutte le lingue dell’UE. Le indicazioni di pericolo di una lingua devono essere raggruppate sull’etichetta insieme ai consigli di prudenza della stessa lingua.

Ulteriori informazioni su: “Orientamenti per l’etichettatura e l’imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008“.

Pavia, 19 novembre 2018.

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