Le restrizioni sono uno strumento per proteggere la salute umana e l’ambiente da rischi inaccettabili presentati dalle sostanze chimiche. Le restrizioni sono di norma utilizzate per limitare o vietare la produzione, immissione sul mercato (inclusa l’importazione) o l’utilizzo di una sostanza, ma possono imporre qualsiasi condizione pertinente, quali ad esempio misure tecniche o particolari etichette.
Una restrizione può riguardare una sostanza in quanto tale o in quanto componente di miscele o presente in articoli, ivi incluse sostanze non soggette a obbligo di registrazione, quali, ad esempio, sostanze prodotte o importate in quantitativi inferiori ad una tonnellata all’anno o alcuni polimeri.
Sostanze intermedie isolate in sito, sostanze utilizzate nella ricerca e sviluppo scientifici e sostanze che pongono rischi alla salute umana solo se usate in cosmetici sono esentate dalla classificazione come sostanze a cui si applica la restrizione REACH.
Procedura di restrizione
Uno Stato membro, o l’ECHA su richiesta della Commissione europea, possono avviare la procedura di restrizione quando temono che una certa sostanza costituisca un rischio inaccettabile per la salute umana o l’ambiente. L’ECHA può inoltre proporre una restrizione relativa ad articoli contenenti sostanze incluse nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV).
L’intenzione di predisporre una procedura di restrizione è resa pubblica nel registro delle intenzioni prima della redazione del file di proposta, per dare un preavviso.
Il fascicolo che propone la restrizione contiene informazioni di carattere generale quali l’identità della sostanza e le motivazioni delle restrizioni proposte. Comprende i rischi identificati, eventuali informazioni su alternative alla sostanza e sui costi, nonché sui benefici per la salute umana e l’ambiente derivanti dalla restrizione.
Il fascicolo deve essere redatto ai sensi del regolamento REACH (allegato XV) e deve essere presentato all’ECHA entro i dodici mesi dalla notifica dell’intenzione di preparare la proposta.
I pareri dei comitati
All’atto della ricezione del fascicolo, i comitati dell’ECHA verificano se la proposta è conforme ai requisiti dell’allegato XV. In caso affermativo, il fascicolo verrà reso pubblico a fini di consultazione (sono escluse eventuali informazioni commerciali riservate). A questo punto, le parti interessate possono formulare osservazioni entro sei mesi dalla pubblicazione del fascicolo sul sito web dell’ECHA.
Entro nove mesi dalla stessa data di pubblicazione, il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA formula il proprio parere in merito all’adeguatezza della restrizione proposta a ridurre i rischi per la salute umana o l’ambiente sulla base del fascicolo e delle osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica.
Nel contempo, il comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) prepara un parere sugli impatti socioeconomici delle restrizioni proposte, prendendo in considerazione le osservazioni e le analisi socioeconomiche fornite dalle parti interessate. Tutte le osservazioni sul progetto di parere del SEAC devono essere presentate entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Il SEAC adotta quindi il suo parere finale, prendendo in considerazione le osservazioni, entro 12 mesi dall’inizio della prima consultazione pubblica sulla proposta di restrizione.
Oltre ai due comitati suddetti, il forum delle autorità competenti in materia di controllo degli Stati membri può fornire consulenza ai comitati in merito all’applicabilità della restrizione proposta.
Decisione
I due pareri dei comitati dell’ECHA contribuiscono alla decisione della Commissione europea, che valuta in modo equilibrato sia i rischi identificati sia i costi e i benefici della restrizione proposta.
Entro tre mesi dal ricevimento dei pareri dei due comitati, la Commissione fornisce un progetto di emendamento dell’elenco delle restrizioni di cui all’allegato XVII di REACH. La decisione finale è adottata in una procedura di comitato con scrutinio che coinvolge gli Stati membri e il Parlamento europeo.
Applicazione
Successivamente all’adozione della restrizione, il settore industriale deve rispettarla. Ciò include l’intera filiera, compresi i produttori, importatori, distributori, utilizzatori a valle e rivenditori al dettaglio. Gli Stati membri sono responsabili dell’applicazione della restrizione.
Ulteriori informazioni: ECHA
Pavia, 9 ottobre 2018.