Secondo il regolamento CLP, spetta ai fabbricanti, agli importatori o agli utilizzatori a valle tenersi aggiornati riguardo alle nuove informazioni tecniche o scientifiche che potrebbero modificare la classificazione e l’etichettatura delle sostanze o miscele fornite, come indicato nell’articolo 15 del CLP:
“I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle prendono tutte le misure ragionevoli e disponibili per venire a conoscenza di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possono interessare la classificazione delle sostanze o miscele che immettono sul mercato”.
Che cosa si deve fare?
Si devono esaminare le nuove informazioni relative ai pericoli per accertare se sono o meno adeguate e sufficientemente attendibili per effettuare una nuova valutazione della classificazione della sostanza o miscela. In caso positivo, occorre procedere senza indebito ritardo a una nuova valutazione (articolo 15, paragrafo 1, del CLP). Qualora sia giustificata una modifica della classificazione della propria sostanza o miscela, occorre aggiornare le etichette di conseguenza. L’aggiornamento della SDS deve essere fornito a tutti i destinatari a cui la sostanza o miscela è stata fornita nei 12 mesi precedenti. L’aggiornamento deve essere effettuato senza indebito ritardo qualora il nuovo pericolo sia più grave o siano necessari nuovi elementi di etichettatura supplementari (articolo 30, paragrafo 1, del CLP). Per altre modifiche dell’etichettatura, l’etichetta corrispondente deve essere aggiornata entro 18 mesi (articolo 30, paragrafo 2, del CLP).
Si tenga presente che ogni eventuale modifica della classificazione e dell’etichettatura di una sostanza deve essere notificata all’Agenzia (articolo 40, paragrafo 2, del CLP).
Secondo il regolamento REACH, le valutazioni e le relazioni sulla sicurezza chimica e le schede di dati di sicurezza devono essere aggiornate se si rendono disponibili nuove informazioni sui pericoli o in caso di modifica della classificazione e dell’etichettatura (articoli 14 e 31 del REACH).
Le nuove informazioni relative ai pericoli ed eventuali modifiche alla classificazione e all’etichettatura effettuate devono essere comunicate all’attore o al distributore successivo nella catena d’approvvigionamento (articoli 31, 32 e 34 del REACH).
Lo schema sottostante illustra la procedura da seguire dopo essere venuti a conoscenza di nuove informazioni relative ai pericoli per la propria sostanza o miscela.
Pavia, 24 luglio 2018.