Il Directors’ Contact Group (DCG) – una piattaforma dell’ECHA, della Commissione europea e delle associazioni industriali – ha pubblicato una raccomandazione (scarica raccomandazione) che esorta le aziende che hanno registrato sostanze soggette a un regime transitorio a proseguire i loro attuali accordi di cooperazione (SIEF) anche dopo il 1 giugno 2018, così da garantire il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento REACH, ad esempio:
- mantenere aggiornata la parte comune del dossier di registrazione, in base alle informazioni più recenti sui pericoli, gli usi e le misure di gestione dei rischi;
- coordinare risposte congiunte alle richieste normative, ad esempio, a seguito della valutazione di un dossier di registrazione o della valutazione di una sostanza;
- gestione dei dati e condivisione dei costi con nuove aziende che si uniscono alla registrazione.
Le aziende sono libere di concordare la forma di cooperazione, tale collaborazione dovrebbe idealmente essere regolata da un contratto fra le parti. Questo contratto dovrebbe garantire che solo le informazioni necessarie per completare l’attività di regolamentazione siano condivise tra i co-dichiaranti e che i costi amministrativi per la gestione della piattaforma siano equamente distribuiti.
Quando è necessario aggiornare i dossier di registrazione?
In accordo con l’articolo 22 del regolamento REACH, dopo la registrazione, il dichiarante è tenuto ad aggiornare senza indebito ritardo la sua registrazione con le nuove informazioni pertinenti e a presentarla all’Agenzia, di propria iniziativa, nei seguenti casi:
a) eventuali modifiche del proprio stato giuridico (fabbricante, importatore o produttore di articoli) o identità (nome o indirizzo);
b) eventuali modifiche della composizione della sostanza, come indicato nell’allegato VI, punto 2;
c) variazioni significative dei quantitativi annuali o totali da lui fabbricati o importati o dei quantitativi di sostanze presenti negli articoli da lui prodotti o importati se ciò comporta una modifica della fascia di tonnellaggio, inclusa la cessazione della fabbricazione o dell’importazione;
d) nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati di cui all’allegato VI, punto 3.7, per i quali la sostanza è fabbricata o importata;
e) nuove informazioni sui rischi che la sostanza presenta per la salute umana e/o per l’ambiente di cui sia ragionevole ritenere che egli sia venuto a conoscenza e che comportano modifiche della scheda di dati di sicurezza o della relazione sulla sicurezza chimica;
f) eventuali modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza;
g) eventuali aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o dell’allegato VI, punto 5;
h) il dichiarante individua la necessità di effettuare un test di cui all’allegato IX o all’allegato X, nel qual caso viene elaborata una proposta di sperimentazione;
i) modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione.
Pertanto, le attività REACH dopo la scadenza di registrazione 2018 sono tutt’altro che finite. I prossimi importanti STEP sono fondamentalmente 2:
- REACH Roadmap 2018, fase 7 (novembre 2018) indicazioni sulla qualità dei dossier registrazione e sulla necessità di aggiornamento dei dossier
- REACH enforcement project (REF-7) del 2019, il piano ispettivo sarà focalizzato sulle registrazioni.
Pavia, 5 giugno 2018.