L’ECHA inizia a lavorare su compiti scientifici, tecnici e amministrativi per identificare e regolamentare gli inquinanti organici persistenti (POP). Queste sostanze rimangono nell’ambiente, si bioaccumulano attraverso la catena alimentare e rappresentano un rischio per l’ambiente e la salute umana. A causa delle loro proprietà intrinseche, possono essere trasportate su lunghe distanze, lontano dai luoghi in cui sono state prodotte o utilizzate.
Il regolamento sui POP vieta o limita la produzione e l’uso di inquinanti organici persistenti nell’Unione europea. L’Agenzia sosterrà l’identificazione di nuove sostanze POP. Inoltre fungerà da interfaccia per la comunicazione degli obblighi sull’attuazione del regolamento. Ciò comprende la compilazione e la pubblicazione di informazioni dagli Stati membri su usi, volumi, rilasci, dati di monitoraggio, scorte e rifiuti connessi ai POP, nonché il sostegno alla Commissione per rivedere e aggiornare le attività future per ulteriori progressi nella lotta contro i rischi causati dai POP.
Altri compiti di ECHA comprendono la promozione di uno scambio di informazioni sui POP tra i vari attori dell’UE e Paesi terzi, aiutando il lavoro della Commissione nel Comitato di revisione dei POP della Convenzione di Stoccolma e sostenendo le attività di applicazione nell’UE attraverso il forum di applicazione dell’ECHA.
Nel 2020, l’ECHA integrerà i dati sui POP nel suo database di sostanze chimiche. Ciò consentirà un accesso più facile alle informazioni normative e relative ai rischi sulle sostanze proposte come POP e sulle sostanze che sono già elencate nel regolamento sui POP.
I POP sono regolati in tutto il mondo dalla Convenzione di Stoccolma e dal Protocollo di Aarhus. Questi atti legislativi sono implementati nell’Unione europea dal regolamento POP.
- Understanding POPs
- List of substances subject to the POPs regulation
- List of substances proposed as POPs
- Persistent organic pollutants – a new family of substances for ECHA, ECHA Newsletter 4/2018
Fonte: ECHA.
Pavia, 15 luglio 2019.