Negli scorsi anni, con l’avvento del Regolamento REACH, nell’impostare il sistema REACH-IT, l’ECHA ha ritenuto vantaggiosa l’attribuzione automatica di un numero alle sostanze di tutte le presentazioni in entrata tecnicamente complete
(preregistrazioni, PPORD, richieste, registrazioni, notifiche di classificazione ed etichettatura, ecc.) per le quali non era specificato un numero EC.
Questo, da un punto di vista tecnico, ha facilitato la gestione, la successiva elaborazione e l’identificazione delle sostanze presenti in queste trasmissioni effettuate dalle aziende. I cosiddetti “numeri in elenco” hanno lo stesso formato numerico utilizzato per i numeri EINECS, ELINCS e NLP, ma a differenza di questi iniziano con cifre differenti.
Contrariamente a quanto accade per le voci EINECS, ELINCS e NLP, i numeri in elenco non si basano su una prescrizione legale né sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pertanto i numeri in elenco non hanno la stessa rilevanza dei numeri EC, con i quali condividono esclusivamente il formato numerico. La loro rilevanza ha solo valore amministrativo e non normativo. Ancora più importante, la maggior parte dei numeri in elenco e l’identificazione delle sostanze a essi ricollegata non sono mai state sottoposte a una verifica volta a stabilirne la correttezza e la validità o a controllare se le indicazioni per una corretta identificazione delle sostanze siano state rispettate.
Per questa ragione, è stato inizialmente stabilito di non rilasciare al pubblico i numeri in elenco prima che questi siano stati sottoposti a verifica da parte dell’ECHA. Tuttavia, dato che durante il periodo di preregistrazione sono state preregistrate all’incirca 40.000 sostanze prive di un numero EC, l’ECHA ha deciso di pubblicare l’elenco delle sostanze preregistrate corredato dei numeri in elenco, in modo da facilitare la formazione dei SIEF.
È necessario sottolineare che alla stessa sostanza possono essere attribuiti numeri in elenco differenti qualora per essa siano utilizzati identificatori diversi (per esempio il nome). Di conseguenza, è anche possibile che un numero in elenco venga attribuito a una sostanza presente negli elenchi EINECS, ELINCS o NLP se durante una trasmissione all’ECHA mediante REACH-IT è stato utilizzato un nome di una sostanza diverso da quello utilizzato nell’inventario EC.
I numeri in elenco iniziano sempre per 6, 7, 8 o 9 (6xx-xxx-x; 7xx-xxx-x; 8xx-xxx-x, 9xxxxx-x). A una sostanza identificata nel dossier da un numero CAS, che non è collegata a un numero EC o a un altro numero in elenco già attribuito dall’ECHA, viene assegnato un numero in elenco che inizia per 6 o per 8.
A una sostanza per la quale nel dossier è stato indicato esclusivamente il nome, che non può essere collegata a un nome presente nell’inventario EC o a un nome in elenco, viene attribuito un numero in elenco che comincia per 9.
I numeri in elenco che cominciano per 7 sono attribuiti nel corso del processo di richiesta (inquiry) (articolo 26 di REACH) dopo la verifica dell’identificazione della sostanza da parte di ECHA. Queste voci corrispondono a un’identità della sostanza affidabile e verificata.
Fonte: Orientamenti all’identificazione e alla denominazione delle sostanze in ambito REACH e CLP. Versione 2.1 – Maggio 2017.
Pavia, 9 luglio 2020.