3 domande sull’etichettatura CLP

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Che cosa si deve etichettare?

Una sostanza o miscela contenuta in un imballaggio deve essere etichettata conformemente alle norme del regolamento CLP:

  • se la sostanza o la miscela è classificata come pericolosa (alcune forme sono esentate dall’etichettatura, vedi l’allegato I, sezione 1.3, del regolamento CLP); o
  • se è una miscela contenente una o più sostanze classificate come pericolose in concentrazioni superiori a quelle cui si fa riferimento nell’allegato II, parte 2, del regolamento CLP, anche se la miscela non è classificata globalmente come pericolosa. In questo caso, si applica l’etichettatura supplementare di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento CLP (articolo 25, paragrafo 6, del regolamento CLP); e
  • se si tratta di un articolo esplosivo di cui all’allegato I, parte 2.1, del regolamento CLP.

Chi deve effettuare l’etichettatura?

I fabbricanti, gli importatori, gli utilizzatori a valle (compresi i responsabili della formulazione) o i distributori (compresi i rivenditori al dettaglio) devono etichettare ogni sostanza o miscela che richieda un’etichettatura e sia contenuta in un imballaggio, prima dell’immissione sul mercato (articolo 4, paragrafo 4, del regolamento CLP). Questo vale anche per i produttori e gli importatori di articoli esplosivi conformemente ai criteri di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento CLP.
Nel caso dei distributori, non è necessario classificare da zero ai fini dell’etichettatura, ma si può utilizzare la classificazione di una sostanza o miscela del fornitore, a condizione che sia derivata in conformità del titolo II del regolamento CLP (articolo 4, paragrafo 5, e articoli da 5 a 16 del regolamento CLP). Si applica la stessa regola nel caso degli utilizzatori a valle, a condizione che non modifichino la composizione della sostanza o della miscela loro fornita.

Come deve essere effettuata l’etichettatura?

Le etichette devono essere apposte saldamente su una o più facce dell’imballaggio che contiene direttamente la sostanza o miscela (articolo 31 del regolamento CLP). Devono essere leggibili orizzontalmente quando l’imballaggio è disposto in modo normale.
Le etichette devono avere una dimensione minima in rapporto al volume dell’imballaggio così come dettagliato nell’allegato I, sezione 1.2.1, del regolamento CLP.

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È possibile esporre le informazioni dell’etichettatura sull’imballaggio stesso anziché predisporre un’etichetta. In altre parole, le informazioni dell’etichettatura possono essere stampate direttamente sull’imballaggio anziché esservi apposte per mezzo di un’etichetta.
Se l’etichetta è destinata a soddisfare le prescrizioni del regolamento CLP e le norme per il trasporto di merci pericolose (ADR, RID, ICAO, IMDG) – la cosiddetta etichettatura combinata – occorre verificare, in funzione degli strati di imballaggio, quando sono necessarie l’etichettatura a norma del regolamento CLP, l’etichettatura (o la marcatura) per il trasporto o entrambe (articolo 33 del regolamento CLP). Per ulteriori dettagli, consultare la sezione 5.4 degli Orientamenti per l’etichettatura e l’imballaggio a norma del regolamento CLP.

Fonte: ECHA, Guida introduttiva al regolamento CLP.

Pavia, 20 aprile 2020.

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